Descrizione
Avviso del sindaco
Si rende noto alla cittadinanza che con l’ordinanza n.6 del 6 febbraio 2020, vigente ai sensi della legge, è stato disposto quanto segue:
ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d’uso pubblico, sull’intero territorio comunale, la potatura delle siepi, il taglio dei rami, arbusti e alberi che si protendono oltre il confine di proprietà, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale; presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell’inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantanti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d’intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
Di effettuare i lavori sopra descritti con la massima tempestività ogni qualvolta avvenga un’invasione nella proprietà pubblica.
Si invita la cittadinanza ad ottemperare, segnalando che nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura saranno eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
Si richiama la comunicazione della Città metropolitana di Torino ( prot. 2794 del 5/9/2019), l’art. 29 del D.Lgs 258/1992 ( Codice della Strada ), gli art 16 e 17 del D.Lgs 285/1992 ( Codice della Strada) e 26 e 27 del DPR 495/1992 ( Regolamento di Esecuzione ed Attuazione ) e l’art 892 ( Codice Civile)
Si rende noto alla cittadinanza che con l’ordinanza n.6 del 6 febbraio 2020, vigente ai sensi della legge, è stato disposto quanto segue:
ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d’uso pubblico, sull’intero territorio comunale, la potatura delle siepi, il taglio dei rami, arbusti e alberi che si protendono oltre il confine di proprietà, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale; presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell’inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantanti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d’intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
Di effettuare i lavori sopra descritti con la massima tempestività ogni qualvolta avvenga un’invasione nella proprietà pubblica.
Si invita la cittadinanza ad ottemperare, segnalando che nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura saranno eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
Si richiama la comunicazione della Città metropolitana di Torino ( prot. 2794 del 5/9/2019), l’art. 29 del D.Lgs 258/1992 ( Codice della Strada ), gli art 16 e 17 del D.Lgs 285/1992 ( Codice della Strada) e 26 e 27 del DPR 495/1992 ( Regolamento di Esecuzione ed Attuazione ) e l’art 892 ( Codice Civile)
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/01/2025 10:51:37