Descrizione
L’ordinanza emanata d’intesa fra il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione Piemonte dispone:
all’art. 1, “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio
della Regione Piemonte, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per
motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza”
all’art. 1, “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio
della Regione Piemonte, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per
motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza”
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/01/2025 10:53:35