Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è dovuto da tutti coloro i quali, a fronte di una concessione o di un'autorizzazione, occupano in maniera permanente o temporanea, suolo demaniale, patrimonio indisponibile dell'Amministrazione o suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio. Sono soggette al canone anche le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico. Il canone si applica anche per la diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il canone unico patrimoniale sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)